Buonasera a tutti.
Per prima cosa mi presento: nome e cognome sono quelli del nick, ho 45 anni, sono l’avvocato di cui si parlava nel post, nonché collezionista di storia postale 1863-1900 da circa 30 anni.
Ringrazio Martino per l’invito che ho avuto molto piacere di raccogliere.
Con alcuni di voi molto probabilmente avrò interagito su altri forum, quindi avranno avuto modo di leggere le mie idee in merito, idee che adesso cercherò di sviscerare qui per quanti avranno interesse a leggerle.
In primo luogo, trattandosi di qualcosa di abbastanza complesso, corre l’obbligo di fare alcune premesse e spero non vi stancherete nel leggere
:
Premessa 1: il valore giuridico di un certificato peritale, come Martino accennava, rientra in un settore normativamente non disciplinato; c’è ossia un vuoto normativo per tutto quanto quello che riguarda la figura del perito filatelico, del suo operato, delle sue responsabilità. Ciò però non può tradursi in una zona oscura o in una giungla senza regole, poiché il nostro sistema ha previsto anche il caso in cui lui stesso non avesse previsto determinate fattispecie ed ha approntato dei rimedi con i quali i magistrati possono colmare queste lacune; uno di questi è per l’appunto l’analogia, ossia l’assimilazione di una fattispecie non normata ad una normata con la conseguente applicazione delle norme previste per questa.
Premessa 2: in molti sostengono che la figura del perito filatelico sia una figura a se, poiché, mentre per altre categorie professionali esistono albi professionali istituiti con legge, questo non sarebbe vero per il perito filatelico, con tutto ciò che ne consegue in tema di responsabilità extracontrattuale e professionale.
Sostengono inoltre che chiunque di noi, possa diventarlo in qualsiasi momento, proprio per tale circostanza.
A mio parere vero è soltanto che non esiste un albo professionale istituito con legge, ma non la diversità di posizioni con altre categorie e spiego il perché: recentemente ho letto quello che è stato l’esame che un soggetto ha dovuto affrontare (e superare) per diventare perito filatelico presso la camera di commercio di Milano.
Orbene, se il soggetto in questione ha dovuto superare un esame per poter procedere all’iscrizione nell’elenco tenuto dalla camera di commercio di Milano quale perito filatelico, ciò vuol dire che l’esame
è abilitante ai fini di tale iscrizione Ovvero, se non si supera l’esame non ci si può iscrivere e di certo non si diventa periti filatelici.
Ecco quindi intervenire già in questo caso l’analogia: se l’esame è presupposto necessario, prodromico all’iscrizione, condizione necessaria (cosa che non avviene per altri tipi di iscrizione in camera di commercio), si potrebbe ritenere che l’elenco tenuto dalla camera di commercio possa analogicamente ben essere considerato e svolgere la funzione di un vero e proprio albo dei periti filatelici della provincia.
In merito a quanto sostenuto da alcuni, ovvero che tale esame non viene sostenuto in tutte le camere di commercio (o che sia più o meno “serio), questo non dipende certo da una diversa impostazione delle varie camere di commercio (alcune decidono di farlo e altre ho) ma semplicemente da fattori contingenti: noi a Taranto non abbiamo periti filatelici, ne esperti , quindi il relativo esame davanti a quale commissione dovrebbe essere sostenuto? Quindi, per, “comodità “ non si fa l’esame, ma ciò non toglie il valore ad esso attribuito e comunque sarebbe sufficiente il solo caso di Milano per poter affermare che in realtà per diventare periti filatelici è previsto un iter ben preciso che sfocia in un esame assolutamente abilitante.
Premessa 3: il riferimento al codice del consumo in questa materia non può che essere molto ridotto se non quasi nullo (se non per un unico richiamo); il codice del consumo infatti ha come oggetto beni “prodotti” e diretti all’ “uso” o per l’appunto il “consumo”, appare evidente come tali definizioni non si addicano al francobollo o ad un pezzo di storia postale e quindi la normativa di riferimento rimane quella del codice civile ( parte a se svolge il discorso della pubblicità ingannevole)
Premessa 4: il primo “responsabile” è sicuramente il venditore, ma occorre specificare cosa si intenda per responsabilità: si intende che in caso di problemi di autenticità o altro è al venditore per primo che ci deve obbligatoriamente rivolgere, ma questo solo e soltanto perché chi acquista non ha avuto nessun rapporto giuridico con il perito; in altri termini dire che il primo responsabile è il venditore non significa attribuirgli responsabilità (a meno di dolo tra lui ed il perito) sull’eventuale falsità dell’oggetto venduto e a ben vedere la cosa risulta anche semplice da comprendere e giuridicamente corretta: io domani voglio diventare un commerciante filatelico, ma qualcuno mi obbliga anche ad avere altissime competenze tecniche in materia? No. Poi, spesso un pezzo certificato passa di mano in mano, quindi quale sarebbe il venditore responsabile in questo caso? Tutti? Ovviamente sarebbe un’assurdità sia logica che giuridica ( non per niente, ecco forse l’unico richiamo utile al codice del consumo, in questo è previsto che in caso di prodotto difforme, difettoso nella costruzione, l’acquirente si rivolga al venditore, ma questo perché non c’è rapporto tra lui e il produttore, il quale sarà da ultimo il vero e unico responsabile).
Fatte queste debite promesse passo a mostrarvi la mia tesi.
Il perito è un professionista che svolge la sua attività dietro remunerazione, quindi la sua è un attività professionale che si concreta nel attestare l’autenticità o meno di un pezzo.
Chiunque svolga un’attività professionale dietro compenso è tenuto a rispondere di quello che fa (non mi risultano esistere categorie dove io ti pago tu sbagli e amen).
Il perito nell’ esaminare un pezzo e nel redigere il successivo certificato è tenuto ad elencare e specificare tutte le qualità del pezzo ( e ciò proprio perché mi rivolgo ad un professionista con specifiche competenze tecniche, non ad un amico) e ove non lo facesse si verifica ovviamente un’omissione (come nel caso di un annullo originale, ma postumo o di favore cosa che incide in maniera elevatissima sulla sua quotazione).
Cosa fare se il pezzo acquistato risulta essere poi non conforme a quanto certificato.
Ovviamente la prima cosa da fare è rivolgersi al venditore poiché il rapporto giuridico si è creato con lui.
Ma il venditore ovviamente (e giustamente aggiungo anche) ci risponderà che per quanto lui ne potesse sapere quel pezzo era garantito dalla presenza di un certificato di un esperto.
A questo punto sarà lui a citare in garanzia il perito e qui si entra nel vivo della questione.
Come potrà un perito giustificare un’omissione, un errore di valutazione? Per molti è sufficiente il fatto che nei certificati lo stesso si limiti a scrivere “a mio parere”, NO.
“A mio parere” assume valenza giuridica diversa, a seconda del soggetto che esprime quel parere, altrimenti si rientra nel campo in cui tutti, ciascuno di noi può ben esprimere un suo “a mio parere” sul pezzo.
Il “a mio parere” del perito filatelico è un parere professionalmente qualificato, espresso su basi conoscitive, tecniche, competenze specifiche e pertanto non può significare “io la penso così poi magari mi sbaglio”: se così fosse a questo punto perché pagare un perito per farci dire qualcosa se in realtà quel qualcosa resta un semplice opinione? Ci si rivolge al perito per avere risposte in merito a cose di cui il normale fruitore non ha le competenze.
In una controversia di questo tipo, ovviamente verrebbe nominato dal giudice un CTU al quale verrebbe chiesto, oltre che esprimersi sugli aspetti prettamente tecnici (se il pezzo è originale o meno, se prenota difetti non dichiarati) anche di valutare se vi siano stati elementi di responsabilità nell’operato del perito e se quindi questo abbia svolto il mandato conferitogli con la dovuta diligenza, prudenza, richieste dalla particolarità del lavoro in questione.
Bene, a fronte di quanto espresso, come potrebbe un CTU negare tali responsabilità? A mio parere in nessun modo.
Questo, consentirebbe di ottenere, oltre al risarcimento del danno, anche la possibilità di segnalare alla camera di commercio quanto accaduto e ricordiamo che la camera di commercio ha tutti i poteri per intraprendere azioni disciplinari nei confronti degli iscritti negli elenchi (cosa verificabile visitando il sito di una qualsiasi camera di commercio) azioni che comporterebbero sanzioni diverse a seconda del grado di responsabilità riscontrata.
Qualcuno potrà obiettare, “ma allora se è così “facile” come dici tu, come mai sino ad ora non si è mai avuta notizia di simili cose, non si sono verificati dei casi e ai periti non è mai interessato tutelarsi più di tanto nel redigere i certificati?”
A me la riposta pare del tutto evidente, anzi le risposte.
In primo luogo occorre ricordare che una causa civile ha dei costi (l’Italia ha quelli più alti in assoluto a livello europeo) intesi nel senso di spese vive e parcella del professionista, per cui di fronte all’acquisto di un pezzo per cui si sono spesi qualche centinaio di euro, molti si dicono “ ma ne vale la pena?”.
Le cause civili hanno poi una durata che molto spesso scoraggia anche il loro inizio.
Infine, e parlo per esperienza professionale, anche la causa che apparentemente può sembrare la più semplice, può assumere finali inaspettati: i magistrati sono esseri umani, spesso con le loro particolari “idee e convinzioni “ e quindi l’esito di una causa non è mai scontato.
Di fronte a tali incertezze un acquirente legittimamente si pone dei dubbi sulla convenienza o meno di adire la giustizia.
E questo risponde alla seconda domanda: il perito vive in una comfort zone, ben sapendo che quasi mai sarà chiamato da qualcuno a rispondere del proprio operato.
Noi, o meglio io, ho preso in considerazione la fattispecie, non da un punto di vista di convenienza o meno dell’azione, ma semplicemente ponendomi la domanda se un perito filatelico può essere o meno chiamato a rispondere economicamente e professionalmente del suo operato e mi son detto SI, alla luce di tutto quanto ho esposto.
Ribadisco che questa è la mia tesi, certamente non frutto di un sogno fatto di notte, ma di verifiche e ricerche su dottrina e giurisprudenza assimilabile e sulla base di mie competenze e passate esperienze professionali.
Spero di non essere stato troppo prolisso e di aver fornito qualcosa in più a chi aveva interesse ad approfondire l’argomento.
Un caro saluto
Armando Viesti
P.S. “Approfitterò” presto delle vostre competenze in campo di posta militare per due pezzi che, sebbene non appartengano, al mio settore specifico, mi ritrovo grazie a mio padre.