Prendendo spunto dall’intervento di Martino ( rogerbarret) nel thread "La Mia Collezione Monumenti Distrutti" e qui citato
rogerbarrett ha scritto:
Io propongo una osservazione/considerazione "tecnica"
, così proviamo ad entrare anche nel merito dello specifico tema, avendo a disposizione un esperto: nel documento esposto, che ripropongo per comodità di consultazione, si afferma che il "doppio sconto" per il combinato disposto tra quanto previsto in tariffa agevolata al 50% per la corrispondenza da Podestà ed al 50% per il distretto non avrebbe dovuto condurre ad uno sconto complessivo del 75%.
Non entro nel merito dell'oggetto in se perchè, poiché la fattispecie reca le complicazioni connesse alla tariffa "stampe", per cogliere invece occasione per condividere una riflessione più generale su un'ipotetica lettera di corrispondenza ufficiale, di porto semplice nel distretto, inoltrata in tariffa Podestà.
Se il regolamento della tariffa nel distretto è intuitivo per tutti, corre l'obbligo di richiama la norma per l'allora "tariffa podestà" :
Regio Decreto n°645 del 27.02.1936 – “Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni” pubblicato su Gazzetta Ufficiale n°99 il 29.04.1936
Art. 53. – La corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i Podestà o da questi diretta agli uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private. L’affrancatura di tali corrispondenze è obbligatoria. Ove la corrispondenza stessa non sia regolarmente francata, non ha corso ed à restituita ai mittenti. La riduzione di tassa, stabilita col presente articolo, non si estende ai diritti dovuti per i servizi accessori ed a quelli di invio per posta pneumatica o posta aerea.”Fonte:
https://espressirsi.wordpress.com/2018/ ... eview=trueSalvo diverse disposizioni a me non note
, combinando le norme si ottiene che la metà della metà
è -appunto!- il 25%. Ovviamente il caso sembrerebbe piuttosto difficile da verificarsi, ma giova precisare che la "tariffa podestà" si estendeva anche agli invii ufficiali dei primi cittadini verso enti che godevano di franchigia: nelle grandi città sarebbe stato possibile che il Comune scrivesse ad un ufficio ministeriale o ad un comando militare locali...
in cui si proponeva di affrontare un caso particolare riguardante la tariffa Sindaci/Podestà apro questo thread di discussione dedicato appunto a tale tariffa . Potremo così raggruppare qui i nostri interventi, documenti e normativi a tal riguardo.
Una premessa: apro il thread nella sezione Regno ma per una visione completa dell’argomento riterrei opportuno inserire qui anche i casi riguardanti altri periodi storici/tariffari non esistendo nel forum una sezione per tariffe che ne permetta uno studio diacronico.
Ora giusto per porre una base normativa su cui costruire la discussione riporto alcune norme che hanno istituito e confermato tale agevolazione tariffaria.
Se prima del 1874 i Sindaci/Podestà godevano di una franchigia per le corrispondenze ufficiali con la Legge n. 1983 del 14/6/ introdotta una riduzione alla metà delle tasse di affrancamento stabilite per le corrispondenze private
art 11
“Sara' sottoposto al pagamento della meta' delle tasse di affrancamento stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale diretto dai Sindaci alle seguenti Autorita', la cui
giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi Comuni:
Prefetti, Sotto-Prefetti ed Ufficiali di pubblica sicurezza; Procuratori generali, Presidenti di Tribunali, Procuratori del Re, Giudici istruttori e Pretori; Intendenti di finanza ed Agenti delle imposte erariali; Comandanti dei Distretti militari e dei Carabinieri Reali.
Uguale riduzione di tassa sara' applicabile alle corrispondenze sotto-fascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi Comandanti di Corpo e coll'Uffizio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovra' risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.
L'affrancamento delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sara' obbligatorio e fatto mediante francobolli ordinari e contrassegno del mittente. “
Con il decreto n 6151 del 20/6/1889 pubblicato sulla gazzetta uff n 170 del 18/7/1889 entrò in vigore il nuovo testo unico delle leggi sul servizio postale
art 51
“Sarà sottoposto al pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, diretto dai Sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi comuni: Prefetti, sotto-prefetti ed ufficiali di pubblica sicurezza; Procuratori generali, presidenti di tribunali, procuratori del Re, giudici istruttori e pretori; Intendenti di finanza ed agenti delle imposta erariali; Comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali.
Uguale riduzione di tassa sarà applicabile alle corrispondenze sotto-fascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi comandanti di Corpo e coll'ufficio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovrà risultare da dichiarazione apposta sull’indirizzo. La francatura delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sarà obbligatoria. “
Il decreto 6152 del 20/6/1889 introduceva il Regolamento Generale per l’esecuzione del servizio postale
Art 153
“Per profittare della riduzione di tassa, di cui nell'articolo 51 della legge postale (testo unico), il carteggio dei Sindaci dei Comuni, qualunque ne sia la forma, deve essere francato e regolarmente contrassegnato. Quello relativo ad affari di stato civile, di leva o di statistica deve avere inoltre sull'indirizzo analoghe indicazioni ed essere posto sotto fascia. Per agenti delle imposte erariali, nei sensi del detto articolo, si intendono, non solo gli Agenti delle imposte, ma anche tutti gli altri funzionari che siano incaricati dell'accertamento, della liquidazione o della riscossione di tasse in genere per conto dello Stato (Ricevitori del Registro, del Demanio, degli Atti civili, degli Atti giudiziari, del Bollo straordinario, delle Successioni, delle Dogane, Conservatori delle ipoteche, Magazzinieri della Privative, Ricevitori provinciali, Esattori comunali e consorziali, Avvocature erariali, Ufizi tecnici di finanza, Verificatori dei pesi e delle misure, Direzioni ed Ufizi delle Poste e dei Telegrafi). Sono considerati come Comandanti di Corpi tutti i capi di servizi, stabilimenti, istituti, reparti o distaccamenti dell'esercito o dell'armata, compresi i comandanti di navi e, per gli affari relativi alla leva marittima, anche i capi degli uffizi di Porto. “
Art. 154.
“La riduzione di tassa pel carteggio dei Sindaci non si estende a quella di raccomandazione. Le frazioni di centesimo, che risultino dalla riduzione di altre tasse sono abbandonate. I manifesti e gli avvisi in genere rimandati dopo l'affissione, anche con analoghe dichiarazioni manoscritte, dai Sindaci stessi ad ufizi governativi o ad altri Sindaci e così pure i modelli di servizio riempiti a mano, spediti dai Sindaci predetti ad ufizi governativi o cambiati fra loro, sono considerati come stampe non periodiche, purchè siano aperti o posti sotto fasce mobili. Alle corrispondenze non francate o francate insufficientemente si applica il disposto del precedente art 152 “
Art. 155
“Oltre la riduzione di tassa pel carteggio di cui negli articoli prcedenti, compete la esenzione completa in tutta l'estensione del Regno:
a) al carteggio del Sindaci colle Agenzie delle imposte e colle Commissioni incaricate di giudicare dei reclami in materia di tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, che si riferisca alle dette imposte, abbia analoghe annotazioni sull’indirizzo e sia posto sotto fascia, rispettivamente ai sensi degli articoli 73 e 122 dei Regolamenti succitati del 24 agosto 1877 nr. 4022 o 4025 (serie 2^);
b) ai fogli aperti o piegati in modo da potere essere aperti e senza allegati ed ai cartoncini adoperati come cartoline, che i Sindaci stessi spediscono alle Amministrazioni centrali, o ad altri ufizi governativi, coi quali sono ammessi a corrispondere con tassa ridotta
I cartoncini indirizzati all'Istituto vaccinogeno dello Stato possono essere accompagnati da campioni.
L'esenzione di tassa non si estende, neanche per queste corrispondenze, al diritto di raccomandazione e ad esse pure è esteso il disposto dell’articolo 152 quando non siano spedite nei modi prescritti”
Ben vengano i vostri interventi a commento e a supporto anche con altri passaggi normativi, oltre ovviamente la pubblicazione di documenti.